IMPORTANTI NOVITà PER LE IMPRESE
Si comunica che con l’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024, n. 166, sono state apportate integrazioni e modifiche al D. Lgs. 49/2014 – Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente.
Le novità riguardano in particolare
- l’abrogazione dell’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature).
Le imprese iscritte in categoria 3-bis hanno ricevuto in questi giorni una PEC direttamente dall’Albo Gestori con la quale viene comunicato che l’Albo sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate.
Conseguentemente, i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché i trasportatori di rifiuti di tali apparecchiature, saranno tenuti a gestire i propri adempimenti attraverso il portale del Centro di Coordinamento (CdC RAEE) come disposto dalla Legge 166/2024.
La documentazione di accompagnamento al trasporto dei RAEE sarà costituita dal documento di trasporto (DDT) da predisporre in tre copie, attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
- le semplificazioni nell’attività di raccolta dei RAEE secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” da parte della distribuzione, con riferimento alla documentazione necessaria per il ritiro dei rifiuti elettronici consegnati dai clienti al punto vendita.
Le modalità di gestione semplificata dei RAEE in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sono disciplinate dal D. Lgs. 49/2014 art.11, come di seguito:
1 contro 1
(D. Lgs. 49/2014 art.11 c. 1 e art.12 c. 4)
Il rivenditore ha l’obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online.
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1 contro 0
(D. Lgs. 49/2014 art.11 c. 2)
Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alla AEE superiore a 400 mq ha l’obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore. |
Si ricorda che
- vige l’obbligo di informazione ai consumatori per 1 contro 1 e 1 contro 0
- il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto (per esempio, non è obbligatorio ritirare una lavastoviglie se contiene piatti, ecc.)
- i nuovi obblighi riguardano anche le imprese che effettuano il commercio elettronico di apparecchiature elettriche ed elettroniche e che dovranno individuare un luogo per il raggruppamento dei RAEE eventualmente riconsegnati al cliente a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto.
I distributori (o i soggetti da questi incaricati) che effettuano il ritiro di RAEE non sono soggetti agli obblighi di
– tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
– denuncia annuale rifiuti MUD
– iscrizione Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
Sulla base di quanto definito dal Decreto, i rivenditori di AEE devono iscrivere i depositi preliminari dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale del CdC RAEE.
Iscrizione al portale Centro di Coordinamento RAEE
Per effettuare l’iscrizione al portale CdC RAEE è sufficiente accedere all’AREA RISERVATA.
Le imprese obbligate alla raccolta dei RAEE secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” dovranno iscriversi per il servizio D6.
Si ribadisce che l’iscrizione è obbligatoria per poter gestire la raccolta dei RAEE e il deposito preliminare in modalità semplificata.
Si ricorda che il deposito preliminare è consentito a condizione che il conferimento dei RAEE avvenga ogni tre mesi oppure al raggiungimento di un quantitativo di 3.500 kg. per ciascun raggruppamento di RAEE e comunque entro un anno, a prescindere dai quantitativi.
I raggruppamenti, suddivisi in base alla tipologia e ai materiali da cui sono composti i RAEE si suddividono in
R1 – Freddo e clima: frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.
R2 – Altri grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.
R3 – Apparecchi con schermi: tv, monitor, laptop, notebook, ecc.
R4 – Piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo: piccoli elettrodomestici utilizzati in cucina, piccoli elettrodomestici per la cura della persona, apparecchi di elettronica di consumo, ecc.
R5 – Sorgenti luminose: lampade a scarica, lampade fluorescenti, neon, led, ecc.
La registrazione al portale deve essere effettuata per ciascun punto vendita e per ciascun deposito preliminare (se diverso dal punto vendita).
Per i trasportatori non è obbligatoria l’iscrizione ma il Centro di Coordinamento consiglia di effettuare comunque l’iscrizione (selezionando il servizio H1) per poter garantire la tracciabilità completa dei RAEE e per dare continuità alla situazione esistente prima dell’abrogazione da parte dell’Albo della Categoria 3-bis.
Tipologia di impresa | Servizio |
Rivenditore obbligato al ritiro 1 contro 1 | D6 |
Rivenditore obbligato al ritiro 1 contro 0 | D6 |
Trasportatore | H1 |
L’iscrizione non ha scadenza pertanto non sono previsti rinnovi.
Si ricorda inoltre che i RAEE si distinguono dalle altre tipologie di rifiuti per la presenza del simbolo del cassonetto barrato.
Se il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13/08/2005 il simbolo deve riportare la data di immissione sul mercato oppure, in alternativa alla data, una riga sotto il bidone.