È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
La Legge di Bilancio 2024 è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti
d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in
esame).
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI
DIPENDENTI (comma 15)
La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (impropriamente detta “riduzione del cuneo fiscale”), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.
L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l’esonero sia pari:
O al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
O al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima”. Tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore lascia aperti dei dubbi circa la corretta applicazione della norma, in quanto, per altri versi, è precisato che la retribuzione imponibile
di riferimento sia “parametrata su base mensile per tredici mensilità”.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 – 17)
Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
O il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
O le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (commi 60 – 62)
La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. Tale attività di cooperazione sarà realizzata d’intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Inoltre, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall’INPS. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.
Infine, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS:
O effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione;
O realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
CONGEDO PARENTALE (comma 179)
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale.
L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese:
O il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
O per un mese;
O entro il sesto anno di vita del bambino.
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 – 182)
L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
O nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
O a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
O con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di
lavoro domestico.
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.