DIMISSIONI DEL LAVORATORE UNICAMENTE ONLINE
La Cassazione ha affermato che le dimissioni del lavoratore sono valide soltanto se «qualificate», e dunque unicamente se rassegnate online, mediante il modulo pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro e poi inviate al datore e alla direzione territoriale del lavoro, a meno che non siano sottoscritte in sede assistita.
Tali forme, prescritte anche in caso di accordo consensuale fra le parti, servono a combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco firmate del lavoratore all’atto dell’assunzione e a impedire qualsiasi costrizione del datore.