Stop alle cessioni dei bonus casa a rischio
L’Agenzia delle Entrate sta effettuando i controlli preventivi sulle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e i bonus ordinari, congelando a titolo
cautelare quelle che presentano indicatori di anomalia.
L’Agenzia interviene tramite l’invio di lettere con cui comunica la sospensione del credito, chiede agli intermediari di fornire una serie di documenti entro il termine di 5 giorni, informa che in caso di mancata risposta, la comunicazione verrà considerata non effettuata.
Queste comunicazioni sono conseguenza del Decreto Legge Antifrodi; i criteri di controllo non sono stati resi noti dettagliatamente, ma potrebbero riferirsi a precedenti irregolarità compiute dallo stesso contribuente o ad un numero esorbitante di cessioni.
Le richieste di informazioni sono rivolte all’intermediario che ha trasmesso l’opzione di cessione o sconto, che generalmente coincide con il soggetto che ha apposto il visto di conformità.
I documenti richiesti sono quindi il visto di conformità; l’asseverazione di efficienza energetica, da intendere come asseverazione di rispetto dei requisiti tecnici; le fatture relative ai lavori e alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni, incluse le ricevute dei bonifici di pagamento; la comunicazione di inizio lavori asseverata; la polizza assicurativa stipulata dai tecnici asseveratori.
Il contribuente non figura mai tra i destinatari di queste lettere, con il rischio di vedere annullata la propria cessione del credito senza alcun preavviso.
Alcuni professionisti hanno rilevato di non avere ricevuto alcun riscontro da parte delle Entrate, dopo avere inviato il materiale.
Di regola la cessione del credito si sblocca decorsi 30 giorni dall’invio della documentazione richiesta, mentre in caso di problemi che rendono definitivo il blocco, l’iter si chiude con una comunicazione motivata che conferma l’annullamento dell’opzione, vanificando così la monetizzazione del bonus.
Questa comunicazione dovrebbe essere impugnabile davanti al giudice tributario.
In alternativa il committente potrà tentare una nuova cessione del credito d’imposta con la probabilità di incappare in un nuovo blocco o di non trovare un acquirente disposto a comprare un credito già respinto.