ESENZIONE IVA SU MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI PER IL 2020
Il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto l’esenzione, e successivamente la riduzione a partire dal 2021, dell’aliquota IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza da Covid-19.
Nel dettaglio l’art. 124 del Decreto definisce:
- L’elenco dei beni interessati, tra i quali rientrano:
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- Visiere ed occhiali protettivi;
- Tute da protezione;
- Calzari e soprascarpe;
- Cuffie copricapo;
- Camici impermeabili e chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti e disinfettanti per mani;
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzioni idroalcolica in litri.
- b) Con decorrenza 19.5.2020 e sino al 31.12.2020 l’esenzione Iva art. 10;
- Mascherine chirurgiche (e solo quelle) a norma con i requisiti di prestazione, per tutto il 2020 costeranno 50 centesimi e non più 61 centesimi (ordinanza del Commissario Straordinario emergenza Covid-19 del 26.4.2020);
- Altri prodotti restano a prezzo libero.
- Detrazione d’imposta – Si prevede espressamente che la cessione dei beni in questione è esente “con diritto alla detrazione dell’imposta”. Farmacie e altri negozi che vendono questi beni non solo potranno detrarre l’Iva pagata sui beni già acquistati, ma non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l’Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente.
- Ai fini fiscali, pertanto l’esenzione di detti beni dovrà essere codificata con la seguente dicitura: “ESENTE ART. 10 – ART. 124, COMMA 2 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 NR. 34”
- Adeguamenti necessari al rilascio del documento commerciale e/o fattura elettronica:
Con questa nuova disposizione per le vendite di tali beni nel 2020:
- al dettaglio occorre aggiornare il registratore di cassa telematico attivando apposito tasto dedicato (con codice N4 esente);
- all’ingrosso occorre inserire nella fattura elettronica il codice di esenzione Iva (esente art. 10 – art. 124, comma 2 DL 34/2020)
- c) Con decorrenza 01.01.2021 verrà applicata l’Iva ridotta al 5%.