COVID-19 CREDITO e FINANZA
Contributi a sostegno di liquidita’ per piccole, medie imprese e professionisti dell’Emilia-Romagna
Le micro, piccole e medie imprese su richiesta possono avvalersi di misure di sostegno finanziario. Ecco quali
La Regione mette a disposizione, attraverso il sistema dei Confidi, 10 milioni di euro, risorse che sosterranno liquidità/investimenti per circa 100 milioni del sistema produttivo emiliano-romagnolo. È stata approvata, dalla Giunta
regionale, una misura per l’abbattimento dei costi per l’accesso al credito finalizzato alla ripresa del sistema produttivo regionale, in seguito all’emergenza sanitaria Covid19. Il bando si rivolge ai Confidi. Anche Cofiter, il consorzio fidi regionale di riferimento per Confcommercio, è pronto a supportare le imprese ed è già operativa con un pacchetto di garanzie.
COFITER
E’ stato stanziato un plafond di garanzie per le imprese e i liberi professionisti, ammissibili al Fondo di Garanzia, danneggiati dal Coronavirus.
FORMA TECNICA:
MUTUO PER LIQUIDITÀ
DURATA: da 6 a 36 MESI (di cui 6 di preammortamento)
IMPORTO MASSIMO:
€ 150.000,00
Il costo della garanzia potrà essere notevolmente contenuto anche azzerato grazie al BANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA EMERGENZA COVID-19
Si tratta di contributi su monte interessi attualizzati e sui costi di garanzia – max. 15.000 euro, per liquidità o nuovi investimenti. La Regione interverrà per ridurre in modo significativo il costo degli interessi e delle spese per la pratica. Tale bando regionale a sostegno della liquidità per micro, piccole e medie imprese e professionisti, con un primo stanziamento di 10 milioni di euro, rivolto ai Confidi, a cui verrà trasferito un fondo da destinare all’abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese e dai professionisti che richiedano finanziamenti per un importo massimo di € 150.000.
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
COFITER, attraverso una delibera regionale dello scorso 16 marzo, è stato autorizzato (al pari di altri Confidi della Emilia-Romagna) a concedere contributi in conto interessi alle imprese del turismo, del commercio e dei servizi, sui finanziamenti garantiti, utilizzando risorse per la formazione di fondi rischi non utilizzati costituiti grazie a risorse Regionali.
La cifra, pur essendo importante, non permetterà l’erogazione del contributo a tutte le imprese, in quanto si prevede una altissima richiesta, non ci è possibile al momento quindi fornire certezze sull’ottenimento del contributo.
Si consiglia alle ditte di contattare quanto prima la propria banca, per richiedere la sospensione di mutui/leasing attualmente in essere e per verificare con loro la disponibilità a erogare nuova liquidità tramite accesso diretto al Fondo Centrale di Garanzia – MCC o tramite Cofiter.
La richiesta di nuova liquidità è abbinabile alla sospensione degli attuali mutui/leasing e anche alla ristrutturazione/consolidamento di linee di credito già in essere.
DECRETO CURA ITALIA: PROVVEDIMENTI
FINANZIARI SOSPENSIONE RATE MUTUO E ALTRI AFFIDAMENTI
Le micro, piccole e medie imprese su richiesta potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
In alternativa
MORATORIA ABI – Accordo per il Credito 2019 – “Imprese in ripresa”
La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
• per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
FONDO DI GARANZIA PMI
Per un periodo di nove mesi, dall’entrata in vigore del D.L. Cura Italia sono previste nuove e importanti garanzie dello Stato tramite il Fondo su nuovi finanziamenti alle imprese nonché sulla rinegoziazione di quelli esistenti, concessi da banche e istituti finanziari.
Inoltre sono ammissibili alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza valutazione, nuovi finanziamenti, della durata di 18 mesi di importo non superiore a € 3.000 erogati da banche, intermediari finanziari concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività é stata danneggiata dall’emergenza coronavirus.
SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del DL “Cura Italia”, la possibilità di sospendere i mutui ipotecari prima casa, fino ad un massimo di 18 mesi, è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda ed il 21 febbraio, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
SUPPORTO ALLA
LIQUIDITà DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Coronavirus, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.