IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE NON SI APPLICA AI FONDI SPESE
La legge di bilancio ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati
dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio, i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio).