L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese indipendentemente dal fatto che abbiano sede legale in Italia o all’estero, purché operino con una stabile organizzazione in Italia, ad esclusione delle imprese agricole per le quali opera lo specifico Fondo mutualistico nazionale.
L’obbligo è di stipulare un’assicurazione per proteggere gli immobili e i beni strumentali da danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, tra cui terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il provvedimento attuativo stabilisce che l’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali “a qualsiasi titolo impiegate”. Questo significa che devono essere assicurati non solo gli immobili di proprietà dell’impresa, ma anche quelli utilizzati in leasing, locazione o comodato.
Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile, vale a dire:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
In particolare:
- per “terreni” si intendono: “fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 1 del decreto).
- per “fabbricato” si intende: “l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonchè eventuali quote spettanti delle parti comuni” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 2) del decreto).
- per “impianti e macchinari” si intendono: “tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 3) del decreto).
- per “attrezzature industriali e commerciali” si intendono: “macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchè di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 4) del decreto).
Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Infatti, rispetto ad una delle prime versioni del Dm circolata informalmente, nella definizione di «impianti e macchinari», scompare quella specificazione per cui sarebbero dovuti ricadere nel perimetro dell’obbligo anche i veicoli iscritti al Pra.
Per dare attuazione a quanto stabilito dalla legge il provvedimento attuativo – DM 30/1/2025 n.18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio e in vigore dal 14 marzo – definisce, in particolare, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, le regole di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenendo conto del principio di mutualità, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, l’aggiornamento dei valori relativi all’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, nonché le modalità di coordinamento degli interventi rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa.
Le compagnie assicuratrici devono adeguarsi alle prescrizioni del DM per le polizze di nuova emissione, mentre per quelle già in essere è previsto che l’adeguamento debba avvenire in occasione del primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
ATTENZIONE:
La legge di bilancio 2024 ha stabilito che si debba tener conto del rispetto dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche, comprese quelle destinate a interventi in caso di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1, comma 102, della legge di bilancio 2024).
Ciò significa che il mancato adeguamento all’obbligo di assicurazione può avere conseguenze non solo in caso di eventi calamitosi o catastrofali ma anche in occasione di richieste di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di altro genere (es. crediti d’imposta, ecc.), che possono essere rifiutate qualora non si fosse adempiuto all’obbligo di stipulare la polizza catastrofale.
In ogni caso va tenuto in considerazione il fatto che assicurare i beni dell’impresa in virtù del sempre più frequente ripetersi di circostanze che li mettono a repentaglio ormai deve essere ritenuto quale comportamento di oculata gestione, a prescindere dal dover adempiere ad un obbligo di legge.
L’invito, pertanto, è quello di rivolgersi al più presto alla propria Assicurazione di fiducia per la stipula della polizza, qualora si sia ancora sprovvisti di copertura rispetto a tali rischi.
Infine, per quanti si trovassero in difficoltà, informiamo che a breve saranno disponibili materiali relativi a convenzioni nazionali.