Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati
Cos’è il Codice CIN
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco introdotto con normativa statale per identificare le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN integrerà il Codice Identificativo Regionale (CIR), infatti sarà composto da:
Codice CIR (che identifica la struttura nella banca dati regionale), macrocategoria di classificazione nazionale, categoria di classificazione nazionale, sottocategoria di classificazione nazionale e/o regionale e/o provinciale, Comune e Provincia e relativi codici ISTAT, stato dell’attività, nome, cognome, codice fiscale della persona fisica.
Tutte le strutture dovranno comunque avere anche il CIR rilasciato dalla Regione per poter ottenere poi il CIN.
Quando ottenerlo
Dal 1° settembre 2024, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione del portale del Ministero del Turismo che ha istituito la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), si tratta di una piattaforma interoperabile con le banche dati regionali delle strutture ricettive che ha lo scopo di centralizzare tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (1 novembre 2024) i titolari/legali rappresentanti delle strutture dovranno, accedendo al portale con la propria CIE o SPID, completare tutte le informazioni mancanti (terna catastale e dichiarazioni sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-ter) per ottenere il CIN.
Link accesso al portale BDSR https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Obblighi
- Tutti i gestori delle attività turistico-ricettive sia alberghiere che extralberghiere (campeggi, case per ferie, b&b, affittacamere, compresi i titolari/proprietari di case e appartamenti ad uso turistico, agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti) dovranno ottenere il Codice Identificativo Nazionale.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
Le attività gestite in forma imprenditoriale (alberghi Campeggi, case per ferie ecc..) devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigenti.
Tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023, devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo (un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno uno per piano).
Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4), devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
L’Ufficio Statistica della R.E.R. ha segnalato che l’Emilia Romagna, come molte altre Regioni, non ha trasferito informazioni sui delegati già presenti in Ross1000 autorizzati dai gestori all’inserimento dei dati statistici: quindi se un soggetto diverso dal gestore/legale rappresentante cercasse di accedere in banca dati non troverà la struttura.
L’Ufficio statistica sta già verificando se c’è la possibilità di abilitare/comunicare i dati personali di questi soggetti che effettuano l’accesso per conto del gestore.
Le sanzioni
Gli aspetti sanzionatori decorrono dal 60° giorno dalla pubblicazione dell’avviso di deposito (1 novembre 2024) Comma 9 art. 13-ter:
- Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse, prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
- La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
- Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile in caso di assenza di requisiti previsti dalla stesse normative e, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
• L’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura attraverso gli organi di polizia locale. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Il supporto per l’attivazione del CIN (nel caso in cui si abbia già il C.I.R.) è previsto un servizio, con l’applicazione delle tariffe riservate ai soci.