Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo pacchetto normativo “AML Package” per rafforzare la lotta contro ilriciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Lo scorso 19 giugno si è concluso l’iter legislativo del cosiddetto AML Package (Anti Money Laundering, ndr), il pacchetto di riformadella disciplina relativa all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo. Il nuovo pacchetto normativo,approvato in via definitiva il 30 maggio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Serie L del 19 giugno2024). Le nuove disposizioni rafforzano e integrano gli strumenti dell’Unione europea per combattere il riciclaggio di denaro e ilfinanziamento del terrorismo.
Il pacchetto di leggi AML Package include al suo interno:
la VI Direttiva Antiriciclaggio (UE 2024/1640 del 31 maggio 2024), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituireper prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE)2019/1937 e abroga la direttiva (UE) 2015/849;
il Regolamento Antiriciclaggio (UE 2024/1624 del 31 maggio 2024), relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario afini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Regolamento Antiriciclaggio single rulebook);
il Regolamento AMLA (UE 2024/1620 del 31 maggio 2024), che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamentodel terrorismo (AMLA).
VI Direttiva Antiriciclaggio
I contenuti della Direttiva entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea. Gli Stati membri sono quindi tenuti ad accoglierli entro il 10 luglio 2027, con alcune specifiche deroghe che riguardano iltermine per il recepimento delle norme sul registro della titolarità effettiva (entro il 10 luglio 2026) e quello per il recepimento dellenorme sul punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (entro 10 luglio 2029).
In riferimento al registro dei titolari effettivi, è stato esteso il perimetro dei soggetti che possono accedere alle informazioni in essocontenute, includendovi le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse legittimo, tra cui la stampa e organizzazioni dellasocietà civile, con accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito.
Altre novità riguardano le transazioni immobiliari, le cripto-attività e gli iban virtuali. Per le prime, si prevede che le autoritàcompetenti abbiano un accesso immediato e diretto, attraverso un punto di accesso unico da istituire in ciascuno Stato membro, alleinformazioni sui registri immobiliari che consentono l’identificazione di qualsiasi bene immobile e delle persone fisiche o giuridicheo degli istituti giuridici che lo possiedono, nonché alle informazioni che consentono l’identificazione e l’analisi delle operazionirelative a beni immobili. Per quanto riguarda i conti bancari, gli Stati membri sono tenuti a istituire meccanismi centralizzatiautomatici, basati su soluzioni quali registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, che consentano l’identificazione tempestivadi qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall’IBAN, IBAN virtualicompresi, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza, detenuti da un ente creditizio o da un ente finanziario nel loroterritorio. Infine è stato rivisitato l’apparato sanzionatorio, in particolare per i profili pecuniari, per rafforzarne l’efficacia dissuasiva.
Regolamento Antiriciclaggio
Anche i contenuti del Regolamento entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea e dovranno quindi essere applicati a partire dal 10 luglio 2027 (con deroga al 10 luglio 2029 per agenti calcistici esocietà calcistiche professionistiche).
Viene esteso il novero dei soggetti obbligati, includendovi – oltre alle appena citate società calcistiche professionistiche e agli agenticalcistici – i fornitori di servizi per cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding. Inoltre, si prevede l’applicazione delle misurerafforzate di adeguata verifica della clientela in caso di operatività con persone molto facoltose, vale a dire con patrimonio nettomaggiore di 50 milioni di euro. Con l’obiettivo, poi, di mitigare adeguatamente i rischi derivanti dall’uso improprio di somme didenaro ingenti, viene fissato un limite a livello dell’Unione per i pagamenti in contanti fino all’importo di 10mila euro o importoequivalente in altra valuta nazionale o estera.
Si dispone l’applicazione della normativa antiriciclaggio anche alle operazioni con “beni di valore elevato”, tra cui:
articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10mila euro o al controvalore in altra moneta nazionale;
orologi di valore superiore a 10mila euro o al controvalore in altra moneta nazionale;
veicoli a motore di prezzo superiore a 250mila euro o al controvalore in moneta nazionale;
aeromobili di valore superiore a 7.500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
natanti di valore superiore a 7.500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale.
Viene inoltre estesa la definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP) anche a:
capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50mila abitanti;
altre cariche pubbliche rilevanti per gli Stati Membri;
fra i familiari delle PEP, vengono ora ricompresi anche fratelli e sorelle (in caso di capi di Stato, capi di governo, ministri eviceministri o sottosegretari).
Regolamento AMLA (Anti Money Laundering Authority)
È previsto che il Regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea, più precisamente il 26 giugno 2024 e che si applichi a decorrere dal 1° luglio 2025, con alcune deroghe. In linea generale,l’Autorità europea antiriciclaggio, con sede a Francoforte, avrà il compito di contribuire all’attuazione di norme armonizzate e dirafforzare, mediante un approccio armonizzato, l’attuale quadro preventivo AML/CFT dell’Unione e in particolare la supervisione e lacooperazione tra unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units – FIU) in materia. Ciò, anche al fine di ridurre ledivergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
La creazione dell’Autorità è stata ritenuta fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligatiche presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per queste finalità, l’Autorità è dotata di diversefunzioni operative, quali il monitoraggio, l’analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismoche incidono sul mercato interno, poteri di coordinamento e sorveglianza dei supervisori Antiriciclaggio del settore finanziario e non.Essa valuterà, inoltre, l’attuazione delle norme antiriciclaggio negli Stati membri e coordinerà indagini transfrontaliere ecollaborazioni internazionali contro il riciclaggio. Avrà, poi, il compito di emanare standard tecnici necessari per rendere iregolamenti e la direttiva pienamente operativi in tutta l’UE.