FEDERMODA: SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI DAL 6 LUGLIO
Non è più obbligatorio comunicare al Comune l’effettuazione della vendita di fine stagione
Rammentiamo che non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
I saldi estivi partiranno nel 2024 sabato 6 luglio, pertanto il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti tale periodo è operante per i prodotti di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento a partire dal 6 giugno.
I saldi estivi 2024 si potranno svolgere DAL 6 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE.
Non è più obbligatorio comunicare al Comune l’effettuazione della vendita di fine stagione.
Rimangono naturalmente in vigore le norme inerenti la pubblicità e la cartellonistica relativa a tali vendite che potranno continuare a subire controlli da parte della Polizia Municipale.
Si rammentano infine le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che ha modificato, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) in particolare per quanto riguarda gli annunci di riduzioni dei prezzi, pratiche commerciali scorrette e sanzioni
Di seguito riproponiamo una sintesi di questi aspetti.
Annunci di riduzione di prezzo
Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
Per prezzo precedente si deve intendere il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo.
La definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori è diretta ad escludere le cosiddette “offerte personalizzate” (ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o a categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari) dall’alveo dei prezzi praticati da considerare.
L’obbligo di indicazione del prezzo più basso è escluso per i “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” come i prodotti agricoli e alimentari deperibili come individuati dal DLgs 198/2021 e che sono soggetti, per via dell’imminente scadenza, a dover essere scontati con maggiore frequenza al fine di velocizzarne la vendita.
In questa categoria rientrano solo quei beni come bevande o alimenti freschi o qualsiasi bene deperibile in virtù della propria composizione fisica e delle relative proprietà, conseguentemente sono da ritenersi esclusi quei beni che “scadono” soltanto nel senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali.
Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo più basso fa riferimento.
Tale disposizione non si applica ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del prezzo più basso si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo più basso sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
Le disposizioni si applicano anche alle vendite straordinarie (liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali), ma non alle vendite sottocosto nelle quali il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini dell’individuazione del prezzo più basso.
La violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, irrogata dal sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, tenendo conto di alcuni criteri stabiliti.
La disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo non assorbe l’applicazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
Di conseguenza occorre sempre fare attenzione, durante le campagne promozionali, di evitare di mettere in atto comportamenti – ad es. comunicazione pubblicitaria relativa ad uno sconto calcolato su un prezzo base diverso da quello effettivamente applicato nei punti vendita, o perché si riferiscono ad aspetti diversi dalla riduzione del prezzo – che possano essere inquadrati tra le azioni ingannevoli e conseguentemente sanzionati in modo assai più pesante.
Per approfondire l’argomento è anche a disposizione un video realizzato con la collaborazione di Federazione Moda Italia che può essere visionato attraverso il seguente link: https://youtu.be/ii_f_KCYmqI