“FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE”
Termini e modalità per presentare domanda di finanziamento (art. 1, commi 611 e 612 Legge di Bilancio 2023)
Con l’avviso pubblico prot. n. 10276/2023 del Ministero del turismo è stata stabilita la finestra temporale (dal 17 luglio al 9 settembre 2023) per presentare le domande di
finanziamento per l’anno 2023 a valere sul “fondo per il turismo sostenibile” di cui all’art. 1, commi 611 e 612 della Legge di Bilancio 2023.
La misura prevede la concessione di finanziamenti non superiori al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti (il cui costo non potrà superare i 200.000 euro) volti a promuovere forme di turismo sostenibile, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 3,96 milioni di euro per l’anno 2023.
Tra i soggetti beneficiari figurano, tra l’altro, le imprese con codice ATECO (anche non prevalente):
55.1 “Alberghi e strutture simili”
56.1 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
56.3 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
79.1 “Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”
93.29.20 “Gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali”.
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È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo l’avviso pubblico prot. n. 10276/2023 che, in attuazione dell’art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 197/2022 “Legge di Bilancio 2023” (circolare Fipe n. 192/2022) e del D.M. n. 5651/2023, stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze, nonché, tra l’altro, i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità, con riferimento al c.d. “Fondo per il turismo sostenibile”.
Il Fondo in oggetto – con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – è volto a sostenere ed implementare interventi che promuovano l’ecoturismo e il turismo sostenibile, con iniziative idonee a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali. Si consideri, invero, che il termine “ecoturismo” – come indicato nel dossier di Camera e Senato esplicativo della Legge di Bilancio 2023 – incorpora un concetto ben più ampio di quello di “turismo ecologico”, poiché ricomprende anche aspetti legati al rispetto delle comunità locali e a uno sviluppo economico stabile, oltre alla soddisfazione del turista.
Tra le diverse finalità individuate dal comma 611 sopra citato, l’avviso pubblico in questione disciplina – per
l’anno 2023 – gli interventi relativi agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), vale a dire quelli di:
• rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
• favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo.
È bene fin da subito precisare che, in accoglimento delle istanze della Federazione, tra i soggetti beneficiari dell’intervento figurano anche le imprese della ristorazione (nei termini che saranno sotto esplicitati) e del turismo balneare e che le domande di finanziamento potranno esser presentate a partire dal prossimo 17 luglio e fino al 9 settembre 2023.
• Dotazione finanziaria (art. 3)
Le risorse disponibili per gli interventi in questione ammontano a 3,96 milioni di euro per l’anno 2023, pari cioè all’80% della dotazione finanziaria complessiva del fondo per tale annualità (la restante quota sarà destinata al finanziamento degli interventi di cui alla lett. c) del comma 611, volti a sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità).
• Beneficiari e requisiti (artt. 4 e 5)
Come anticipato in premessa, tra i soggetti che potranno beneficiare delle agevolazioni figurano anche le aziende della ristorazione e gli stabilimenti balneari. In particolare, l’art. 4 dell’Avviso dispone che potranno presentare domanda di finanziamento le imprese della filiera del turismo che svolgano, anche in via non prevalente, le attività contraddistinte dai Codici ATECO tassativamente indicati, tra i quali:
– 56.1 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
– 56.3 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
– 93.29.20 “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”.
Alla data della presentazione della domanda, le aziende dovranno soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità elencati dall’art. 5, tra cui il trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati (ovvero, nel caso di imprese individuali, almeno due dichiarazioni dei redditi), l’essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi e con la normativa antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, nonché il non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
• Interventi finanziabili, e spese ammissibili (artt. 6 e 7)
Le proposte progettuali dovranno prevedere una durata massima del periodo di realizzazione del programma di spesa non superiore a 18 mesi e dovranno riguardare almeno una delle tipologie di intervento indicate dall’art. 6, tra le quali si segnalano:
– ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO (lett. a);
– ideare e promuovere itinerari che valorizzino l’intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica (lett. b);
– promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche (lett. c).
Ai sensi dell’art. 7, sono ammissibili le spese funzionali al progetto concernenti, tra l’altro:
• opere edili e spese di progettazione, tra cui la ristrutturazione edilizia (a condizione che il soggetto proponente sia proprietario dell’immobile o ne abbia comunque la disponibilità effettiva – per mezzo di titolo giuridico debitamente registrato – per un periodo non inferiore a 10 anni (comma 2, lett. a);
• acquisto di impianti, macchinari, strumenti, arredi, hardware e attrezzature nuove (comma 2, lett. b)
• costi per servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (comma 2, lett. f).
Non sono in ogni caso ammissibili, tra l’altro, le spese pagate in contanti, l’IVA recuperabile, le spese per
varianti, modifiche e variazioni dei progetti non legittime (comma 4).
• Determinazione del contributo (art. 8)
Il costo totale ammissibile del progetto non potrà essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 200.000 euro, e l’entità del contributo erogato non potrà in ogni caso superare la quota del 50% del totale delle spese ammissibili. I contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE n. 1407/2013 c.d. “de minimis”, che – sembra utile ricordarlo – prevede un massimale triennale pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi.
• Iter di presentazione delle domande, e di concessione ed erogazione dei contributi (artt. da 9 a 16)
La domanda di finanziamento (corredata da un’autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità e una proposta descrittiva del progetto) dovrà esser trasmessa utilizzando la piattaforma informatica appositamente dedicata che sarà accessibile a partire dalle ore 12.00 del 17 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del 9 settembre 2023 (art. 10).
Le istanze, dopo una prima verifica di ammissibilità formale (art. 11), saranno valutate nel merito da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, che potrà attribuire un punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all’art. 12, comma 4. A seguito della valutazione di tutte le domande validamente proposte, sarà pubblicata una graduatoria di merito approvata con Decreto ministeriale, che provvederà altresì a disporre la concessione dei finanziamenti a favore dei beneficiari ammessi (punteggio minimo 45), nei limiti delle risorse disponibili. È bene sottolineare inoltre che:
– entro 60 giorni dalla pubblicazione del predetto provvedimento, il beneficiario dovrà stipulare una convenzione con il Ministero del Turismo nella quale verranno definite, tra l’altro, le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto (art. 15, comma 1);
– ai fini dell’erogazione del finanziamento, il beneficiario dovrà costituire una garanzia (sotto forma di cauzione o di fideiussione) pari al 30% dell’importo del finanziamento (art. 13, comma 6);
– il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: (i) il 30%, entro 60 giorni dall’approvazione della convenzione; (ii) il 60%, in ratei calcolati secondo le modalità determinate nella convenzione; (iii) il restante 10%, successivamente all’approvazione del Ministero di una relazione finale contenente informazioni puntuali e certificate sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi (art. 16, comma 1).
• Controlli e revoca del beneficio (artt. 20 e 21)
Il Ministero in ogni fase del procedimento potrà effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate anche avvalendosi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza. (art. 21, comma 1). In caso di gravi violazioni di legge, e/o di inadempienze agli obblighi di cui all’Avviso in oggetto potrà esser disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato.