PROFESSIONI: EQUO COMPENSO, VIA LIBERA UNANIME DELLA CAMERA
Tappa importante, ma va attuata anche per tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi
Con 253 voti a favore l’Aula della Camera ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge sull’equo compenso. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, ha l’obiettivo di rafforzare le tutele
dei professionisti intervenendo sulla disciplina delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese. La novità principale è l’estensione della disciplina dell’equo compenso (per essere tale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto) ai professionisti non ordinistici e, dal lato della committenza, a tutte le imprese con più di 50 dipendenti o più di 10 milioni di euro di ricavi. Confcommercio Professioni: “tappa importante, ma va attuata anche per tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi” L’intento del disegno di legge “va accolto con favore perché mira a riformare e rafforzare la disciplina in materia di equo compenso per i professionisti nei confronti dei clienti forti, compresa la Pubblica Amministrazione, ed estende la disciplina alle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 4 del 2013”: questo il commento di Confcommercio Professioni, che però sottolinea un elemento di criticità. Ovvero “il fatto che l’intero impianto del ddl è basato sul modello di regolamentazione delle professioni ordinistiche e si limita ai soli rapporti di natura convenzionale”. Pertanto, una volta che il provvedimento sarà approvato definitivamente anche al Senato “occorrerà un’ampia interlocuzione e confronto con la rappresentanza delle professioni non organizzate in ordini o collegi per definire le modalità di attuazione delle nuove tutele introdotte al fine di poterle applicare a tutte le professioni oltre che per individuare anche i parametri di riferimento per la determinazione del compenso equo”.
I punti salienti del provvedimento
A CHI SI APPLICA: la norma si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:
• hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale;
• trovano fondamento in convenzioni;
• sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
La norma si applica inoltre a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese, agli accordi che si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria, e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.
NULLITÀ CLAUSOLE: sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Inoltre, sono nulle le pattuizioni che:
• vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
• impongano allo stesso l’anticipazione di spese;
• attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
DEONTOLOGIA E SANZIONI: gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso. Il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
CLASS ACTION: la norma consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine (per leprofessioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).
OSSERVATORIO NAZIONALE: viene istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito, tra gli altri, di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni.