CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER COMMERCIO AL DETTAGLIO DECRETO SOSTEGNI TER
È stato pubblicato il decreto con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per il
rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, istituito presso il MISE, dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
L’agevolazione ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei soggetti maggiormente danneggiati.
Beneficiari e soggetti esclusi
Sono beneficiarie del contributo a fondo perduto le imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO:
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
*tutte le attività dei gruppi
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al20191.
Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO indicati;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 20192, salvo il caso delle microimprese e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza3e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
Agevolazioni concedibili, massimali di aiuto e cumulabilità
L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:
- 60% per le imprese con ricavi non superiori a quattrocentomila euro;
- 50% per le imprese con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione dieuro;
- 40% per le imprese con ricavi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di
Il contributo è erogato a valere sulla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Domande di concessione e fruizione dei benefici
Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare istanza al MISE, a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero Sviluppo Economico. È consentito presentare una sola istanza.
L’accesso alla procedura informatica potrà essere effettuato dal rappresentante legale dell’impresa richiedente tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS).
All’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza presentata, l’impresa riceverà l’importo del contributo richiesto tramite accreditamento sull’IBAN relativo al conto corrente comunicato nell’istanza. Nel caso in cui la dotazione finanziaria dell’agevolazione (200 milioni di euro) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste inoltrate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente alle risorse finanziare disponibili ed al numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Controlli e revoche
Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il MISE verifica su un campione significativo di beneficiari la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate tramite l’istanza di concessione. Nel caso di irregolarità verrà disposta la revoca delle agevolazioni.
In tali circostanze il MISE procederà al recupero dell’importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
Il contributo a fondo perduto è soggetto alla disciplina in tema di trasparenza delle agevolazioni di cui agli articoli 125 e successivi della Legge del 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.