PACE FISCALE SANATORIA PER DEBITI VERSO L’AMMNISTRAZIONE FINANZIARIA
Nell’ambito del Decreto Semplificazioni, del Decreto Legge fiscale e Legge di Bilancio 2019 sono contenute disposizioni cosiddette di “Pace Fiscale” , rivolte a sanare con agevolazioni i debiti in atto con l’Amministrazione
Finanziaria. In particolare il progetto prevede quattro diverse opzioni:
- saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro;
- rottamazione ter delle cartelle;
- definizione agevolata liti di impresa;
- stralcio totale mini cartelle fino a 1.000 euro.
SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE PER I CONTRIBUENTI CON ISEE FINO A 20.000 EURO
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica, misura che si affianca alla rottamazione ter e che prevede condizioni di gran lunga più vantaggiose per i contribuenti.
Per chi presenta un ISEE di valore non superiore a 20.000 euro, l’importo del debito relativo a carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 potrà essere pagato in misura parziale, secondo tre aliquote e tre diversi scaglioni:
Valore ISEE |
Aliquota pagamento saldo e stralcio cartelle |
Fino a 8.500 euro |
16% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo |
Da 8.500,01 euro a 12.500 euro |
20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo |
Da 12.500,01 a 20.000 euro |
35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo |
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti ovvero:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire al saldo e stralcio, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (situazione di crisi da sovraindebitamento).
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Chi intende aderire al saldo e stralcio dovrà presentare domanda entro il 30 aprile 2019 all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
ROTTAMAZIONE TER DELLE CARTELLE
Chi non potrà aderire al saldo e stralcio potrà fare domanda per la nuova rottamazione delle cartelle, che ha regole simili a quelle delle due precedenti definizioni agevolate (DL 193/2016 e DL 148/2017). Al contribuente che presenterà domanda verrà concessa la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora.
Le rottamazione delle cartelle 2019 prevede tuttavia alcuni vantaggi per i debitori, che potranno pagare con rate fino a cinque anni e beneficeranno della riduzione dell’interessi sulla rateizzazione.
Ammessi alla rottamazione ter prevista dalla pace fiscale saranno i debiti risultanti da cartelle affidate agli agenti della riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019 all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).
I vantaggi della rottamazione delle cartelle 2019 sono estesi anche ai debitori che hanno aderito alla precedente definizione agevolata, sia in caso di pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 che in caso di mancata regolarizzazione.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, il D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di versare le somme dovute a rate in un periodo temporale più ampio. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione e la scadenza è fissata al 31 luglio 2019 oppure:
- fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo;
- fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate sono così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI
Le liti pendenti definibili sono quelle pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, fermo restando l’obbligo che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
I contribuenti che aderiscono alla pace fiscale delle liti fiscali pendenti potranno beneficiare di una riduzione fino al 95% dell’importo contestato, in base al valore ed allo stato della controversia.
Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del:
- 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP,
- 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado,
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado,
- 5% per le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Tutte le istruzioni in merito sono contenute in allegato al modulo di domanda pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che dovrà essere presentato entro il 30 maggio 2019.
STRALCIO TOTALE MINI-CARTELLE FINO A 1.000 EURO
La norma prevede l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.
Va evidenziato che:
- quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;
- le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.
Le disposizioni non sono applicabili ai debiti relativi ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e all’IVA riscossa all’importazione.