Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti e Specifiche sulle modalità di pagamento ammesse
Come reso noto, la Legge di Bilancio 2018 all’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni
anticipo di essa, solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico (per es. carte di pagamento);
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (che può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).
La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che verrà calcolata in base alla durata della violazione.
Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018, con la quale ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai mezzi di pagamento ammessi:
- ) Strumenti elettronici
Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza (infatti la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione).
- ) Altre modalità di pagamento
In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
– il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.