COLLABORAZIONI FAMILIARI
VALUTAZIONE DELL’OCCASIONALITA’ DELL’ATTIVITA’
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 10478/2013, ha fornito indicazioni, ai propri ispettori, in merito al trattamento previdenziale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, del commercio e
dell’agricoltura, chiarendo che le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, qualora siano di natura occasionale e di tipo gratuito, non comportano l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né sono da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.
Ora, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018 interviene nuovamente sul tema, fornendo al personale ispettivo alcune indicazioni per la valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari.
INQUADRAMENTO INPS
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa innanzitutto che, nell’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari, non si può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.
Familiare pensionato o impiegato full-time
Secondo l’INL le prestazioni rese dal familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa, oppure dal familiare già titolare di un impiego full time presso un altro datore di lavoro sono riconducibili “ad esigenze solidaristiche” circoscritte ad un arco temporale definito e, pertanto, le stesse consistono in prestazioni occasionali, escluse dall’obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale.
Indice di occasionalità della prestazione
Per quanto concerne la valutazione di occasionalità della prestazione, l’INL richiama, per altre fattispecie rispetto a quelle sopra riportate, la disciplina prevista per il settore artigiano che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita.
Tale indice, secondo l’INL, può essere utilizzato anche per le attività stagionali del settore turistico, riparametrandolo in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale.
INQUADRAMENTO INAIL
Per quanto riguarda la tutela assicurativa, l’abitualità e la prevalenza dell’attività svolta dal familiare non costituiscono un requisito di assicurabilità ai fini INAIL come avviene ai fini INPS.
L’Ispettorato richiama, a tale proposito, le indicazioni contenute nella Lettera circolare n.14184/2013 nella quale il Ministero del Lavoro ha precisato che si considera “accidentale” “una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative “.
L’iscrizione all’INAIL è quindi obbligatoria se l’attività viene prestata per più di 10 giorni l’anno.