L’UTILIZZO della fattura elettronica dal 1° luglio 2018
PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE E I SUBAPPALTATORI
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria: dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”.
Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità.
Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.
DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE
A decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo di utilizzo delle fattura elettronica interessa le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la nuova disposizione si inserisce “nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali”. In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
NB Per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dall’1.1.2019.
Come precisato dall’Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante diverso da benzina / gasolio per autotrazione) le spese potranno essere documentate al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la scheda carburante, nonché facoltativamente mediante fattura elettronica.
La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.
Contenuto della fattura elettronica
Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la fattura dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.
Resta pertanto esclusa l’indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dai citati artt. 21 e 21-bis).
Tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo. A tal fine il numero di targa può essere riportato nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura elettronica.
Rifornimenti di carburante e altri acquisti
Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un’unica fattura ma solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima modalità è obbligatoria per l’intero documento.
Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni / servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.
Fattura differita
Come precisato dall’Agenzia, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita a condizione che all’atto della cessione del carburante sia consegnato all’acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l’indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.
- È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.
È quindi possibile emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.
Esclusione minimi / forfetari
È confermato che i soggetti minimi / forfetari sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica anche per le operazioni dall’1.7.2018.
Registrazione / conservazione delle fatture
In materia di registrazione della fatture è precisato che “il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.
Ne consegue, ad esempio, la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96, per le fatture di ammontare inferiore a € 300, nel quale indicare:
i numeri delle fatture emesse / ricevute dal contribuente;
l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA distinti per aliquota.
CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITà DI PAGAMENTO
Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:
assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
addebito diretto;
bonifico bancario / postale;
bollettino postale;
carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
- Come evidenziato dall’Agenzia nel citato Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.
In merito a tale ultimo aspetto l’Agenzia ribadisce che l’utilizzo degli “ulteriori” strumenti di pagamento è idoneo non solo per la detraibilità dell’IVA ma anche per la deduzione del costo.
Infatti “se … l’impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante …, indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) … dall’altro, non può negarsi l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione”.
Carte e buoni carburante
I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.
Sul punto l’Agenzia richiama anche “ulteriori sistemi, variamente denominati”, che consentono l’acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento.
Nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che “l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”. A tal proposito l’Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:
compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all’acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi. Ciò rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all’obbligo di fattura elettronica.
- Quanto sopra risulta “in linea” con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di “buoni monouso” o “buoni multiuso”, applicabile ai buoni emessi dall’1.1.2019. I buoni emessi / utilizzati fino al 31.12.2018 in difformità a quanto sopra previsto non saranno oggetto di sanzione.
Carte di credito / debito / prepagate
Al fine di individuare strumenti tracciabili di pagamento la Finanziaria 2018 fa riferimento a “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione” di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.
Posto che, il citato Provvedimento 4.4.2018 nell’individuare gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA fa riferimento a quelli elettronici di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, ossia a titolo esemplificativo carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c, nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che sono validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7 sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.
Pagamenti effettuati in via mediata
Nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia fa riferimento anche ai pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata, “allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”.
Sono forniti i seguenti esempi.
Esempio 1 |
Rifornimento di un’auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro. In caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento 4.4.2018) con il relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), “la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”. |
Esempio 2
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Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) dell’acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente “ricostituita”. Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente / operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore / cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del versamento va attribuita all’acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile. |
Credito d’imposta a favore dei distributori di carburante
La Finanziaria 2018 prevede a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito.
L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che il credito d’imposta in esame spetta anche per le transazioni effettuate, a decorrere dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito prepagate.
PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI
La Finanziaria 2018 prevede l’anticipo all’1.7.2018 dell’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori / servizi / forniture.
Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto nei rapporti (appalti e /o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
A titolo esemplificativo l’Agenzia propone la seguente fattispecie:
impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto / contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.
Le prestazioni rese da A ad X vanno documentate con fattura elettronica così come quelle da B o C ad A;
se B e/o C si avvalgono di un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto / contratto, D può emettere fattura secondo le regole ordinarie e, pertanto, anche in formato cartaceo (fino al 31.12.2018).
Si rammenta infine che, nella fattura elettronica devono essere obbligatoriamente riportati il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP).
Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che, come specificato nel Provvedimento 30.4.2018, tali codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvezione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.