SOTTOSCRITTO IL NUOVO CCNL TURISMO – PUBBLICI ESERCIZI
In data 8 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra Fipe-Confcommercio, Angem, Associazione Cooperative, il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, indipendente ed
autonomo rispetto ai precedenti Contratti: l’accordo decorre dal 1° gennaio 2018 FINO al 31 dicembre 2021.
Il nuovo CCNL va a riformulare i principali istituti contrattuali riguardanti il mercato del lavoro, cercando di adeguare la normativa precedente a seguito delle modifiche introdotte in particolare dal Jobs Act.
Si elencano brevemente alcuni dei tratti più salienti del nuovo CCNL:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
– sono confermate le precedenti fasce numeriche del numero dei lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato (es.: da 0 a 4 lavoratori: 4 contratti a termine; da 5 a 9 lavoratori: 6 contratti a termine, etc..), ma facendo ora riferimento all’Azienda e non più alla unità produttiva;
– ai contratti a termine per stagionalità e intensificazioni dell’attività che superino il limite temporale di 36 mesi a seguito della successione di più rapporti di lavoro, non si applica la regola della trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
– in caso di nuove attività, sostituzioni, stagionalità ed intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, non si applicano i termini di stacco in caso di riassunzione.
APPRENDISTATO
– la percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti scende dal 70% al 50% degli apprendisti nel triennio precedente;
– è definita la disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello;
– la nuova proporzione numerica di apprendisti da rispettare è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (la precedente proporzione era di 1 apprendista ogni qualificato);
– restano invariate le percentuali della retribuzione degli apprendisti rispetto alla durata triennale o quadriennale.
ORARIO MULTIPERIODALE
È definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con possibile superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO (R.O.L)
Per i lavoratori neoassunti dopo il 1° gennaio 2018 è previsto un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione orario di lavoro:
– per i primi 2 anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite
– per il 3° e 4° anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL
– dal 5° anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore.
È introdotta la possibilità per l’Azienda di fare fruire a tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) tali permessi, fino a un massimo di 72 ore annuali. Tali permessi sono direttamente esigibili dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori, anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz’ora.
SCATTI DI ANZIANITà
Importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che da triennale diventa quadriennale, salvaguardando il solo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 che maturerà quindi ancora in 3 anni.
QUATTORDICESIMA MENSILITà
Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.
SUPERAMENTO CUMULO MAGGIORAZIONI
Le Parti hanno stabilito che la maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è più cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part-time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare.
BILATERALITA’
Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. L’azienda rimane comunque obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Viene aumentato il contributo mensile di finanziamento del Fondo Est a carico del datore di lavoro: tale contributo sarà pari a 11 euro a partire da febbraio 2018 e 12 euro a partire da gennaio 2019.
L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.
SALARIO
L’aumento salariale a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro, riparametrati per gli altri livelli, da corrispondere con le seguenti gradualità e decorrenze:
– € 25,00 1 gennaio 2018
– € 20,00 1 gennaio 2019
– € 20,00 1 febbraio 2020
– € 15,00 1 marzo 2021
– € 20,00 1 dicembre 2021
TRATTENUTA PASTO
La trattenuta a carico del lavoratore che usufruirà del pasto (che fino al 31 dicembre u.s. era pari a € 0,80 a pasto), sarà incrementata con le seguenti gradualità:
– al 1 gennaio 2018 di 0,20 centesimi;
– al 1 gennaio 2019 di 0,20 centesimi;
– al 1 gennaio 2020 di 0,20 centesimi;
– al 1 gennaio 2021 di 0,20 centesimi.
CLAUSOLA DI RACCORDO
Le Parti nello stabilire che i nuovo CCNL produce effetti a partire dal 1° gennaio 2018 hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017.