Legge di Bilancio 2018: ALCUNE DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 1018-2020”, ha previsto diverse disposizioni in materia di
lavoro: di seguito alcune delle più rilevanti per le Aziende.
previsti i seguenti due nuovi incentivi strutturali all’occupazione giovanile stabile:
1) sgravio contributivo triennale per le imprese che assumono i giovani
tipologia di assunzione
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 con contratto a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
Limitatamente all’anno 2018, l’agevolazione spetta anche per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni.
L’esonero non è previsto per i datori di lavoro domestici, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive.
Misura dell’incentivo
L’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000,00 euro annui. Sono esclusi dalla riduzione dei premi e contributi dovuti a INAIL.
QUANDO NON SPETTA
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
L’incentivo dovrà inoltre essere restituito a Inps per le quote già fruite in caso di licenziamento di un lavoratore assunto con l’esonero contributivo, ovvero di licenziamento di un altro lavoratore della stessa unità produttiva del lavoratore per il quale si usufruisce dell’esonero.
Qualora si assuma un lavoratore per il quale un altro datore di lavoro ha parzialmente usufruito dell’esonero, il nuovo datore di lavoro può beneficiarne per il periodo residuo rispetto ai 36 mesi; in questo caso l’incentivo spetta anche se il lavoratore ha superato il 30° anno di età.
ALTRI CASI IN CUI SPETTA
L’esonero contributivo è previsto anche nei seguenti casi:
- In caso di prosecuzione a tempo indeterminato, dopo il 31.12.2017, di un contratto di apprendistato, per un ulteriore periodo 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’anno di riduzione contributiva prevista per il proseguo del contratto di apprendistato, sempre che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto, quindi al termine dell’apprendistato;
- Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine dal 1° gennaio 2018, sempre nel rispetto del requisito dell’età.
2) ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI STUDENTI
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE E Misura dell’incentivo
È previsto l’esonero contributivo totale dei contributi previdenziali (con l’esclusione dei contributi e premi INAIL), per un massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000,00 euro annui, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di:
- alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dai programmi formativi;
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Potremo fornire maggiori informazioni di dettaglio su tali incentivi e sulle modalità di presentazione delle domande non appena usciranno le relative circolari operative dell’Inps.
BONUS 80 EURO (c.d. Bonus Renzi) (art. 1, comma 132)
La Legge Bilancio 2018 interviene sulla disciplina del c.d Bonus Renzi, incrementando di euro 600 le soglie del reddito massimo complessivo richieste per beneficiare di tale bonus: la nuova formulazione della norma consente ad una platea maggiore di lavoratori di beneficiare del credito Irpef riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro o dal committente.
Pertanto fermo restando la misura massima del bonus pari ad euro 960, l’importo spettante sarà così determinato:
Reddito complessivo (RC) |
Bonus spettante |
Non superiore a euro 24.600 |
Euro 960 |
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600 |
Euro 960 x (26.600-RC) 2.000 |
Superiore a euro 26.600 |
— |
NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO (art. 1, commi 252 e 253)
Il comma 252 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, al fine di consentire un aiuto in più alle famiglie, innalza a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori, limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni (per i figli di età maggiore a 24 anni, resta invariato il limite di reddito a 2.840,51 euro).
Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il 1° gennaio 2019.
NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI (art. 1, commi da 910 a 914)
A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori in modalità tracciabile, mediante:
- bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
I datori di lavoro e committenti, pertanto, da tale data non potranno più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:
- costituiti con le pubbliche amministrazioni;
- domestico (costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO (art. 1, comma 1154)
Pesanti le sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge: infatti nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro (si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore).
AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO (art. 1, comma 28)
La Legge di Bilancio 2018 introduce anche due agevolazioni fiscali, volte a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici, anche in vista del contenimento dell’inquinamento:
- a) la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale, nella misura massima di 250 Euro di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in dichiarazione dei redditi), che spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 Euro.
- b) possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l’abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione: la nuova disposizione, infatti, prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente. È pertanto opportuno che il datore di lavoro conservi la documentazione provante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte.
ATTENZIONE: l‘agevolazione deve essere offerta alla generalità o a categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni.
PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO (art. 1, comma 1154)
È prorogato a gennaio 2019 l’adempimento di tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro.
Tale adempimento in precedenza era previsto a decorrere dall’anno 2018.