DENUNCIA INFORTUNI SUL LAVORO INAIL: NUOVO OBBLIGO DI DENUNCIA AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI
Si segnala che dal 12 ottobre 2017 è diventata obbligatoria per il datore di lavoro anche la denuncia ai fini statistici e informativi degli infortuni che comportino da
1 a 3 giorni di assenza (oltre al giorno dell’evento): pertanto tale obbligo, da effettuarsi entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, riguarderà tutti gli infortuni fino ad ora esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.
Ai sensi della normativa in vigore dal 12 ottobre p.v., l’Azienda dovrà quindi comunicare in via telematica all’INAIL e, per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (il SINP) ai fini indicati, i relativi dati e informazioni.
Nel caso il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo di denuncia è prevista la sanzione amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80.
Resta invece invariato il precedente obbligo di denuncia ai fini assicurativi degli infortuni giudicati non guaribili entro 3 giorni (oltre al giorno dell’evento), da effettuarsi entro 2 giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico del lavoratore; in caso di violazione di tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00.
In considerazione delle rilevanti sanzioni a carico del datore di lavoro indicate, si invitano le Aziende associate, al verificarsi di un infortunio sul lavoro a propri dipendenti o collaboratori (compresi vecchi voucher ancora in corso o nuovi prestatori di lavoro occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017) a rivolgersi tempestivamente e in orari di ufficio ai nostri Servizi Paghe perché vengano posti in essere gli adempimenti di denuncia nei tempi richiesti dalla legge ed evitare di incorrere in sanzione.