AGGIORNATA LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO
Con il decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto a riscrivere la regolamentazione del servizio sostitutivo di mensa
reso tramite i buoni pasto, sia in forma elettronica che in modalità cartacee.
Il Decreto chiarisce innanzitutto che per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende “la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo”.
Esaminiamo le principali previsioni dei nuovo Decreto, che sono in vigore dal 9 settembre 2017.
Esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa (art. 3):
Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato unicamente dai soggetti legittimati ad esercitare:
la somministrazione di alimenti e bevande;
l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’apposito Albo;
la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
nell’ambito dell’attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca;
la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
CHI LI Può UTILIZZARE (art.4, co. 1 lett.c)
I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Decade il riferimento previsto nella precedente normativa all’utilizzo durante la giornata lavorativa.
Caratteristiche dei buoni pasto (art.4 co. 1)
I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (ovvero al valore stampato sul buono stesso e che comprende l’Iva).
I Buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l’intero valore facciale (quindi non è più prevista la possibilità di ricevere del resto per chi li utilizza).
Dal punto di vista fiscale, si ricorda che in base all’art. 51. co. 2, lett.c) del TUIR non è dovuta nessuna tassazione (né contribuzione) in relazione ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori fino a euro 5,29 al giorno (per i ticket in formato elettronico fino a 7 euro): se si considera il limite attuale degli 8 buoni, il limite complessivo per i buoni cartacei dovrebbe essere di euro 42,32 (e di euro 56 per i ticket elettronici).
Per godere dell’esenzione, è necessario che i buoni pasto siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori (per qualifica, turno di lavoro, fascia di retribuzione lorda, etc.) e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate.
ELEMENTI CHE DEVONO CONTENERE (art.4 co. 2)
I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
il valore facciale espresso in valuta corrente;
il termine temporale di utilizzo;
uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Per i buoni pasto in forma elettronica valgono sostanzialmente le stesse regole, salvo che l’obbligo di firma è assolto in via digitale.